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22/02/2012
Circolare Ministero dell’Interno – Dip. affari interni e territoriali, 20 febbraio 2012, n. 3
Revisione dell'anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni
22/02/2012
Comunicato Stampa Corte di giustizia dell'Unione europea 17/2/2012 n. 14
Statistiche giudiziarie 2011: nuovo record del numero di cause promosse e definite dinanzi ai tre organi giurisdizionali della Corte di giustizia dell'Unione europea
21/02/2012
Presentato il manuale “Comunicare l’immigrazione. Guida pratica per gli operatori dell’informazione”
- 21/02/2012Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 25/1/2012
Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute - 20/02/2012
Elezioni amministrative, le indicazioni per la riduzione dei consiglieri e assessori comunali
Il dipartimento Affari interni e territoriali ricorda con una circolare a tutte le prefetture le indicazioni per l'applicazione delle norme - 16/02/2012Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (31 gennaio 2012)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 15/02/2012
Interventi giurisprudenziali delle Corti superiori in tema di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (anno 2010)
Approfondimento a cura di R. Panozzo - 14/02/2012
Prorogati i termini per la presentazione dei progetti relativi agli avvisi territoriali a valere sul Fondo europeo per l'integrazione
Sarà possibile inviare le proposte progettuali entro e non oltre le ore 18 del 28 febbraio 2012
- 20/02/2012
Immigrati, la tassa sarà per intero ma i permessi dureranno più a lungo
Le altre novità che si annunciano: chi perde...
La Repubblica.it - 20/02/2012
Permessi di soggiorno. Cancellieri: “Presto un nuovo sistema per ridurre i tempi”
Sono in arrivo nuove procedure per ridurre i t...
Stranieri in Italia - 20/02/2012
Tirocinii negli uffici regionali, la Lombardia corregge il bando e ammette i figli di extracomunitari
Su richiesta di Asgi e APN, la Regione ...
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - 18/02/2012
Profughi dal Nord Africa, per la metà c’è il diniego alla protezione.
Nel 2011 sono state 33.576 le domande presentat...
Immigrazione Oggi - 16/02/2012
Tribunale di Reggio Emilia: il cittadino uruguayano che ha contratto matrimonio omosessuale in Spagna con un cittadino italiano può chiedere la carta di soggiorno in Italia
La direttiva europea sulla libera circolazione va interpretata alla luce del diritto fondamentale alla non-discriminazione per motivi di orientamento sessuale Tribunale di Reggio Emilia, decreto dd. 13.02.2012 (X c. Ministero dell'Interno) (422.66 KB) Con decisione depositata il 13 febbraio, il giudice civile del Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso presentato da un cittadino uruguayano che ha contratto matrimonio in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso, così come consentito dalla legge spagnola n. 13/2005, in vigore dal 3 luglio 2005, e che si era visto negare dalla questura di Reggio Emilia il rilascio della carta di soggiorno prevista per i coniugi di cittadini di Paesi membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 di recepimento della direttiva europea n. 2004/38 sulla libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei familiari di cittadini italiani, per effetto dell’art. 23 del d.lgs. n. 30/2007. Tale norma deve intendersi quale espressione del divieto di "discriminazioni a rovescio"(Corte Costituzionale, sent. 16.06.1995, n. 249; Corte Cost., sent. 30.12.1997, n. 443). In sostanza, la ratio dell'art. 23 del d.lgs n. 30/2007 è quella di evitare che il familiare del cittadino comunitario goda di un trattamento più favorevole rispetto al familiare del cittadino italiano, con evidente pregiudizio anche per quest'ultimo, avendo in considerazione che le relazioni familiari sono uno degli ambiti più rilevanti nei quali si esprime la personalità dell'individuo. Pertanto, è ormai consolidato il presupposto che il diritto all’ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con il cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina di derivazione comunitaria sulla libera circolazione, il d.lgs. n. 30/2007, appunto (Cass.ord. n. 25661/2010; sentenze n. 4868/2010 e 17346 /2010). Fatta questa premessa, il giudice di Reggio Emilia respinge la motivazione principale del diniego opposto dal Ministero dell’Interno, secondo il quale il rilascio del titolo di soggiorno in Italia avrebbe implicato il riconoscimento di uno status di coniugio ai componenti di una coppia omosessuale estraneo all’ordinamento italiano. Secondo il giudice di Reggio Emilia, invece, oggetto di accertamento è esclusivamente il diritto del ricorrente ad ottenere un’autorizzazione al soggiorno in Italia ai sensi della normativa di derivazione comunitaria sulla libera circolazione in relazione, che deve essere interpretata in maniera coerente con il diritto fondamentale spettante a ciascuna persona a vivere liberamente una relazione di coppia, senza discriminazioni fondate sul suo orientamento sessuale, quale parte integrante cioè del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare riconosciuto anche a livello internazionale (Corte europea dei diritti dell’Uomo, sentenza Schalk and Kopf v. Austria, 24 giugno 2010) e richiamato anche dalla nostra Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2010. Di conseguenza, il giudice di Reggio Emilia appare dunque sostenere una tesi per cui la competenza esclusiva, lasciata impregiudicata, agli Stati membri in materia di stato civile, è materia distinta rispetto a quella della libertà di circolazione, di specifica competenza europea e, comunque, anche ammettendo che possano esservi margini di contatto, gli interessi in conflitto che ne possano derivare richiedono una composizione ed un punto di equilibrio che non può spingersi fino a negare il diritto fondamentale della persona omosessuale a vivere liberamente una condizione di coppia, in condizioni di uguaglianza con le coppie formate da coniugi eterosessuali che esercitano il diritto alla libera circolazione. Di conseguenza, il giudice di Reggio Emilia ritiene che la definizione di “coniuge” contenuta nella direttiva europea n. 2004/38 senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale nella normativa italiana di recepimento, non possa essere interpretata secondo la normativa dei paesi ospitanti (nello specifico quella italiana), così come invece espressamente previsto con riferimento ai “partner” di ‘unioni registrate’ di cui all’art. 2 c. 1 lett. a punto 2). Ugualmente, il giudice di Reggio Emilia non ritiene che, nell’interpretazione ermeneutica della normativa europea, possa avere un valore decisivo la posizione comune del Consiglio europeo n. 6/2004 , definita il 5/12/2003, nel corso dunque dei lavori preparatori della direttiva, secondo cui “per quanto concerne il matrimonio, il Consiglio era restio a optare per una definizione del termine “coniuge” facente specificatamente riferimento a coniugi dello stesso sesso [poiché] sinora solo due Stati membri hanno disposizioni legali per il matrimonio tra persone dello stesso sesso”. Il giudice rileva che, dal 2004, non solo si sono aggiunti nuovi Stati in cui l’istituto del matrimonio civile è stato esteso anche alle coppie omosessuali (Spagna, Portogallo, Svezia), ma anche gli organismi europei stessi non sembrano condividere più una tale impostazione restrittiva. L’art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali, in vigore dal 1 dicembre 2009, in quanto recepita dal Trattato europeo di Lisbona, ha individuato in capo ad ogni persona “il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia”, utilizzando un’espressione diversa da quella contenuta nell’art. 12 della CEDU per cui non richiede più come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversità di sesso dei soggetti del rapporto. Le linee guida emanate dalla Commissione europea per una migliore trasposizione della direttiva n. 2004/38 (COM 2009 - 313) sottolineano che “ai fini dell’applicazione della direttiva devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo”, mentre vengono espressamente menzionate le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami. Ugualmente, il giudice ricorda che in quel documento, la Commissione ha ritenuto di dover sottolineare che “la direttiva deve essere applicata in conformità del principio di non discriminazione, sancito in particolare dall’art. 21 della Carta dell’Unione europea”, la quale come noto, dispone il divieto di discriminazioni fondate anche sull’orientamento sessuale. Ugualmente, la Commissione ha ricordato che “la direttiva deve essere interpretata e applicata in conformità dei diritti fondamentali e, in particolare, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del principio di non discriminazione,…così come garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) e da altri strumenti internazionali e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Di conseguenza, conclude il giudice di Reggio Emilia, il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell’immigrazione e nell’attuazione della direttiva europea sulla libera circolazione, così come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dell’immobile; diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare; diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo). Il giudice di Reggio Emilia ha quindi accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego al rilascio della carta di ...
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - 15/02/2012
Class action su cittadinanza e carta di soggiorno
Due gruppi di immigrati insieme a Inca-Cgil e Federconsumatori hanno presentato ri...
MigrantiTorino.it - 15/02/2012
La nuova "carta acquisti" prevista dal decreto "Semplifica Italia" estesa anche a comunitari e lungo soggiornanti, ma non ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria
Permane in vigore la vecchia ‘carta acquisti’ discriminatoria in quanto riservata ai soli cittadini italiani. Il testo dell'art. 60 del D.-L. n. 5/2012 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" ) (20.17 KB) Il decreto “Semplifica Italia” prevede la sperimentazione di una nuova social card, destinata alle famiglie in disagio economico (art. 60 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 :”Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato sulla G.U. Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 Febbraio 2012). Affiancherà la ‘vecchia’ carta acquisti del 2008 (Social card ordinaria, già prevista dal decreto “Tremonti” a favore dei soli cittadini italiani (art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 poi convertito dalla legge n. 133/2008 ) che, nel frattempo, continuerà a essere distribuita: 40 euro al mese per circa un milione e 300mila cittadini italiani. La gestione della nuova social card sarà affidata ai Comuni con più di 250 mila abitanti, avrà durata di un anno e potrà contare su risorse per 50 milioni di Euro, prese dal fondo generale della Social card ordinaria. I Ministeri del Lavoro e Politiche sociali e quello dell’Economia e delle Finanze definiranno, entro tre mesi, i criteri di identificazione dei soggetti che potranno utilizzare la nuova carta acquisti e l’ammontare della disponibilità. Rispetto alla Social card del 2008, tre novità sono previste: Saranno i Comuni con più di 250 mila abitanti a fare da intermediari nella distribuzione della carta acquisti. Sono quindi coinvolte le 12 città italiane di maggiori dimensioni: Milano, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Gli enti del terzo settore saranno coinvolti nella gestione di progetti mirati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sviluppati in collaborazione con le amministrazioni locali. Nelle intenzioni del Governo, il coinvolgimento dei Comuni punta a vincolare il rilascio della card a un progetto personalizzato per i beneficiari., volto al superamento delle condizioni di disagio e quindi evitare un approccio meramente “assistenziale”. L’importo accreditato sulla singola carta non sarà uguale per tutti i beneficiari, come per la vecchia carta acquisti. Sarà invece differenziato in funzione del nucleo familiare e del costo della vita nei Comuni coinvolti. La nuova social card sperimentale andrà a beneficio anche dei cittadini comunitari e dei cittadini extracomunitari titolari di un “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo” (la cosiddetta “carta di soggiorno”). Estendendo la nuova ‘social card’ anche ai cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea e ai cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (art. 9 d.lgs. n. 286/98, facente riferimento al recepimento della direttiva europea n. 2003/109/CE), il Governo intende rispondere alle pressioni esercitate dalla Commissione europea. Quest’ultima, sollecitata anche da un esposto presentato dall’ASGI il 6 aprile 2011, evidentemente aveva sollevato perplessità rispetto all’esclusione dal beneficio sociale di categorie di cittadini stranieri evidentemente protetti dal principio di parità di trattamento e di non discriminazione; innanzitutto i cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e i loro familiari, ma anche i cittadini di Paesi terzi che hanno conseguito in Italia il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e che pertanto debbono godere della parità di trattamento in materia di assistenza sociale prevista dall’art. 11 c. 1 punto d) della direttiva n. 109/2003 e i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria, che pure godono della parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale ai sensi della normativa europea (art. 28 direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251). A tale riguardo, l’ASGI esprime perplessità sulle possibilità che l’azione del governo italiano possa effettivamente superare i rilievi mossi in sede europea relativamente ai possibili profili di violazione del diritto dell’Unione europea. Questo innanzitutto per il solo fatto che la nuova ‘carta acquisti’ non sostituisce quella precedente, ma si affianca -in via sperimentale nei soli comuni con più di 250 mila abitanti- a quella già in vigore che continua dunque a trovare applicazione sull’intero territorio nazionale rimanendo inalterati i requisiti discriminatori di accesso fondati sulla cittadinanza italiana e dunque contrari al diritto dell’Unione europea e ai principi costituzionali di uguaglianza. In secondo luogo, anche la nuova versione della ‘carta acquisti’ continua ad escludere dalla sua fruizione i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria, in aperta violazione del principio di parità di trattamento sopra richiamato e che costituisce un obbligo scaturente da una norma di diritto comunitario di diretta ed immediata applicazione nell’ordinamento italiano, comportante dunque la disapplicazione di qualsiasi norma interna ad essa confliggente (Corte Cost., sent. 11.07.1989, n. 389). Si confida, pertanto, che in sede di dibattito parlamentare di conversione del decreto-legge, potranno essere definitivamente rimossi i profili discriminatori contrari al diritto europeo e ai principi costituzionali di eguaglianza contenuti nella ‘carta acquisti’ istituita nel 2008, così come potrà essere ugualmente rimossa l’ illegittima esclusione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria anche dalla nuova versione del beneficio introdotta dal decreto-legge n. 5/2012. Infine, appare davvero incomprensibile come il Governo, varando il nuovo provvedimento, annunci sul proprio sito web che la nuova carta acquisti verrà in ogni caso estesa ai soli cittadini di Paesi membri dell’UE che fanno parte dello ‘Spazio Schengen’, con l’esclusione che ne conseguirebbe dunque dei cittadini britannici, irlandesi, ma anche di romeni, bulgari e ciprioti (si veda al link: http://www.governo.it/GovernoInforma/dialogo/aree/semplificazioni.html, pagina aggiornata al 13 febbraio) Una tale limitazione, oltrechè contraria ai principi fondamentali di uguaglianza tra i cittadini membri dell’UE e allo stesso dettato normativo del D.L., risulterebbe del tutto irragionevole e priva di qualsivoglia razionale giustificazione. Si confida pertanto che, al riguardo, si sia trattato di uno spiacevole errore che il Governo vorrà chi...
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - 14/02/2012
La fuga degli italiani a Lugano
LUGANO - Ci sono numeri che raccontano molto più di quanto appare a prima vista. Prendente i dati ...
Corriere della Sera.it - 10/02/2012
Scoperta truffa ai danni dell'Inps: oltre 100mila euro di assegni sociali percepiti illecitamente da persone all'estero
La Guardia di Fina...
Il Sole 24 ore - 09/02/2012
Tribunale di Brescia: Chi da del “beduino” agli stranieri risarcisce anche le associazioni che li difendono
La Lega Nord di Adro ...
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
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Giurisprudenza
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Corte di Giustizia Europea 15/12/2011 n. C-257/10
Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un'attività professionale in Svizzera - Ritorno al suo paese d'origine -
Corte costituzionale 16/12/2011 n. 331
TU immigrazione - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata - Misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure -
Corte di Giustizia Europea 17/11/2011 n. C-434/10
Libera circolazione di un cittadino dell'Unione - Direttiva 2004/38/CE - Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato pagamento di un debito tributario - Provvedimento giustificabile da motivi di ordine pubblico -
Corte costituzionale 25/11/2011 n. 322
Filiazione - Disconoscimento della paternità - Termine di decadenza per l'esercizio dell'azione - Sospensione della decorrenza quando la parte interessata a promuovere l'azione [nella specie, il marito] si trovi in stato di incapacità naturale - Mancata previsione -
Corte di Giustizia Europea 24/11/2011 n. C-379/10
Inadempimento di uno Stato - Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado - Esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado - Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o colpa grave dell'organo giurisdizionale medesimo















