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16/02/2012
Tribunale di Reggio Emilia: il cittadino uruguayano che ha contratto matrimonio omosessuale in Spagna con un cittadino italiano può chiedere la carta di soggiorno in Italia

La direttiva europea sulla libera circolazione va interpretata alla luce del diritto fondamentale alla non-discriminazione per motivi di orientamento sessuale
 
Tribunale di Reggio Emilia, decreto dd. 13.02.2012 (X c. Ministero dell'Interno) (422.66 KB)
 

Con decisione depositata il 13 febbraio, il giudice civile del Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso presentato da un cittadino uruguayano che ha contratto matrimonio in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso, così come consentito dalla legge spagnola n. 13/2005, in vigore dal 3 luglio 2005,  e che si era visto negare dalla questura di Reggio Emilia il rilascio della carta di soggiorno prevista per i coniugi di cittadini di  Paesi membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 di recepimento della direttiva europea n. 2004/38 sulla libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari. Tali disposizioni  trovano applicazione anche nei confronti dei familiari di cittadini italiani, per effetto dell’art. 23 del d.lgs. n. 30/2007. Tale norma deve intendersi quale espressione del divieto di "discriminazioni a rovescio"(Corte Costituzionale, sent. 16.06.1995, n. 249; Corte Cost., sent. 30.12.1997, n. 443). In sostanza, la ratio dell'art. 23 del d.lgs n. 30/2007 è  quella di evitare che il familiare del cittadino comunitario goda di un trattamento più favorevole rispetto al familiare del cittadino italiano, con evidente pregiudizio anche per quest'ultimo, avendo in considerazione  che le relazioni familiari sono uno degli ambiti più rilevanti nei quali si esprime la personalità dell'individuo. Pertanto, è ormai consolidato il presupposto che il diritto all’ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con il cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina di derivazione comunitaria sulla libera circolazione, il d.lgs. n. 30/2007, appunto (Cass.ord. n. 25661/2010; sentenze n. 4868/2010 e 17346 /2010).

Fatta questa premessa, il giudice di Reggio Emilia respinge la motivazione principale del diniego opposto dal Ministero dell’Interno, secondo il quale il rilascio del titolo di soggiorno in Italia avrebbe implicato il riconoscimento di uno status di coniugio  ai componenti di una coppia omosessuale estraneo all’ordinamento italiano.

Secondo il giudice di Reggio Emilia, invece, oggetto di accertamento è esclusivamente il diritto del ricorrente ad ottenere un’autorizzazione al soggiorno in Italia ai sensi della normativa di derivazione comunitaria sulla libera circolazione in relazione, che deve essere interpretata in maniera coerente con il diritto fondamentale spettante a ciascuna persona a vivere liberamente una relazione di coppia, senza discriminazioni fondate sul suo orientamento sessuale,  quale parte integrante cioè del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare riconosciuto anche a livello internazionale (Corte europea dei diritti dell’Uomo,  sentenza Schalk and Kopf v. Austria, 24 giugno 2010) e richiamato anche dalla nostra Corte Costituzionale nella  sentenza n. 138/2010.

Di conseguenza, il giudice di Reggio Emilia appare dunque sostenere una tesi per cui  la competenza esclusiva, lasciata impregiudicata, agli Stati membri in materia di stato civile, è materia distinta rispetto a quella della libertà di circolazione, di specifica competenza europea e, comunque, anche ammettendo che possano esservi margini di contatto, gli interessi in conflitto che ne possano derivare richiedono una composizione ed un punto di equilibrio che non può spingersi fino a negare il diritto fondamentale della persona omosessuale a vivere liberamente una condizione di coppia, in condizioni di uguaglianza con le coppie formate da coniugi eterosessuali che esercitano il diritto alla libera circolazione.

Di conseguenza, il giudice di Reggio Emilia ritiene che la definizione di “coniuge” contenuta nella direttiva europea n. 2004/38 senza alcuna ulteriore specificazione,  e riportata come tale nella normativa italiana di recepimento, non possa essere interpretata secondo la normativa dei paesi ospitanti (nello specifico quella italiana), così come invece espressamente previsto con riferimento ai “partner”  di ‘unioni registrate’ di cui all’art. 2 c. 1 lett. a punto 2).

Ugualmente, il giudice di Reggio Emilia non ritiene che, nell’interpretazione ermeneutica della normativa europea, possa avere un valore decisivo la posizione comune  del Consiglio europeo n. 6/2004 , definita il 5/12/2003, nel corso dunque dei lavori preparatori della direttiva, secondo cui “per quanto concerne il matrimonio, il Consiglio era restio a optare per una definizione del termine “coniuge” facente specificatamente riferimento a coniugi dello stesso sesso [poiché] sinora solo due Stati membri hanno disposizioni legali per il matrimonio tra persone dello stesso sesso”. Il giudice rileva che, dal 2004, non solo si sono aggiunti nuovi Stati in cui l’istituto del matrimonio  civile è stato esteso anche alle coppie omosessuali (Spagna, Portogallo, Svezia), ma anche  gli organismi europei stessi non sembrano condividere più una tale impostazione restrittiva. L’art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali, in vigore dal 1 dicembre 2009, in quanto recepita dal Trattato europeo di Lisbona, ha individuato in capo ad ogni persona “il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia”, utilizzando un’espressione diversa da quella contenuta nell’art. 12 della CEDU per cui non richiede più come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversità di sesso dei soggetti del rapporto. Le linee guida  emanate dalla Commissione europea per una migliore trasposizione della direttiva n. 2004/38 (COM 2009 - 313) sottolineano che “ai fini dell’applicazione della direttiva devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo”, mentre vengono espressamente menzionate le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami. Ugualmente, il giudice ricorda che in quel documento, la Commissione ha ritenuto di dover sottolineare che “la direttiva deve essere applicata in conformità del principio di non discriminazione, sancito in particolare dall’art. 21 della Carta dell’Unione europea”, la quale come noto, dispone il divieto di discriminazioni fondate anche sull’orientamento sessuale. Ugualmente, la Commissione ha ricordato che “la direttiva deve essere interpretata e applicata in conformità dei diritti fondamentali e, in particolare, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del principio di non discriminazione,…così come garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) e da altri strumenti internazionali e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Di conseguenza, conclude il giudice di Reggio Emilia,  il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell’immigrazione e nell’attuazione della direttiva europea sulla libera circolazione,  così come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dell’immobile; diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare; diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo).

Il giudice di Reggio Emilia ha quindi accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego al rilascio della carta di soggiorno al cittadino uruguayano.

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